In caso di decreto penale di condanna, l’estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e alle altre condizioni previste dall’art. 460, comma 5, c.p.p. non comporta anche la cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale, dal momento che l’art. 5 del d.p.r. 313/2002, prevede l’eliminazione delle iscrizioni nel casellario solo per i reati di competenza del giudice di pace.
(Cass. Penale Sez. I, sentenza 11 gennaio – 22 giugno 2012, n. 25041)

Testo integrale sentenza (fonte: www.cortedicassazione.it)

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