Il divieto di concessione di benefici penitenziari previsto dall’art. 58 quater O.P. nei confronti dei soggetti, condannati per determinati delitti, e che abbiano posto in essere una condotta punibile ai sensi dell’art. 385 c.p. fa riferimento alla sola condotta tenuta nel tempo successivo all’inizio dell’espiazione della pena, senza che possano rilevare le condotte di evasione eventualmente in precedenza tenute durante lo stato di custodia cautelare.
(Cass. Sezione I Penale, 27 gennaio – 25 febbraio 2011, n. 7514)
Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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