Il divieto di concessione di benefici penitenziari previsto dall’art. 58 quater O.P. nei confronti dei soggetti, condannati per determinati delitti, e che abbiano posto in essere una condotta punibile ai sensi dell’art. 385 c.p. fa riferimento alla sola condotta tenuta nel tempo successivo all’inizio dell’espiazione della pena, senza che possano rilevare le condotte di evasione eventualmente in precedenza tenute durante lo stato di custodia cautelare.
(Cass. Sezione I Penale, 27 gennaio – 25 febbraio 2011, n. 7514)