Integra i reati di violenza sessuale e quello di esercizio abusivo della professione colui che, fingendosi ginecologo, sottoponga una paziente ad apposita visita medica, a nulla rilevando la finalità perseguita dal soggetto agente nel compimento della condotta delittuosa. E’, infatti, sufficiente, ai fini della consumazione del crimine, l’illegittima violazione della sfera della libertà sessuale della vittima perpetrata con la consapevolezza dell’azione, indipendentemente dal fatto che il reo tragga un effettivo appagamento della propria libido.
(Cass. Penale Sez. III, sentenza 17 aprile – 14 maggio 2013, n. 20754)

Testo integrale sentenza

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