La dichiarazione sottoscritta nella domanda di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, presentata al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in quanto sostitutiva della certificazione rilasciata da un ente dotato di capacità certificativa (il casellario giudiziale), è destinata a provare la verità dei fatti attestati ed a produrre specifici effetti, ossia, nel caso in esame, l’ammissione del ricorrente al registro dei praticanti presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, con la conseguenza che risponde del reato di cui all’art. 483, c.p. chi indica dichiarazioni non rispondenti al vero nella dichiarazione in questione.
(Cass. Penale Sez. V^, sentenza 23 febbraio – 16 maggio 2018, n. 21683)
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella di primo grado che aveva condannato un aspirante avvocato che aveva attestato falsamente di non avere carichi pendenti, è stata disattesa la tesi difensiva secondo cui non poteva attribuirsi al modulo di iscrizione al registro praticanti il valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.