Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di chi  dichiara il falso in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai dell’art. 47 DPR n. 445/2000.

Ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo testo normativo sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, e ciò è sufficiente a sancirne la destinazione ad essere trasfuse in atto pubblico, oltre che a richiamarne la natura pubblicistica conferita per legge.

(Cass. Sez. 3^ Penale, sentenza 04.04.2023, n. 17419)

Integra il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. la falsa dichiarazione di trasferimento della propria dimora abituale resa ai fini della iscrizione anagrafica per mutamento della residenza, trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Invero, la dichiarazione di trasferimento della residenza funzionale all’iscrizione nelle liste anagrafiche è una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, giacché contiene una attestazione da parte del privato in merito a fatti che sono di sua diretta conoscenza (il trasferimento della residenza quale conseguenza del trasferimento della propria dimora abituale), anche eventualmente riguardanti altri soggetti, come richiesto dall’art. 47 d.P.R. n. 445/2000.

Di conseguenza, essendo un atto destinato a provare la verità di un fatto a norma dell’art. 46, lett. b), d.P.R. n. 445 del 2000, collegandosi proprio tale efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero, la falsa dichiarazione di residenza rientra nella previsione dell’art. 483 cod. pen.

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