(Cass. Penale Sez. II, sentenza 15 settembre 2011, n. 34141)
Sezione Seconda Penale
Sentenza 15 settembre 2011, n. 34141
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:
1) illegittimità e/o nullità dell’ordinanza del 22 giugno 2009, di sospensione dei termini di prescrizione, in quanto il rinvio dell’udienza del 22 giugno 2009 a quella del 17 novembre 2009 era avvenuto per assenza dei testi della difesa regolarmente citati.
2) nullità della querela per mancata autenticazione della sottoscrizione ex art. 337 c.p.p. in relazione all’art. 39 disp. att. c.p.p..
Il ricorrente afferma che non può ritenersi valida la sottoscrizione della querela autenticata da notaio degli Stati Uniti, poiché l’art. 39 disp. att. c.p.p. si riferisce a notaio tale in Italia e qui esercente, mentre per querele presentate all’estero la sottoscrizione deve essere autenticata da agente consolare italiano.
3) tardività della querela, presentata il 19 novembre 2003, mentre il teste Tr.Fi. ha dichiarato di avere informato il fratello F., emigrato in …, che il M. si era rifiutato di consegnare i beni di cui all’imputazione tra il mese di maggio e il mese di giugno del 2003.
Con memoria del 19 maggio 2011 il difensore del ricorrente eccepisce che, dichiarata l’illegittimità dell’ordinanza del 23 giugno 2009, con la quale sono stati sospesi i termini di prescrizione, quest’ultima è maturata il 29 marzo 2011.
È fondato il motivo di ricorso con il quale si deduce la invalidità della querela per essere la sottoscrizione autenticata da un notaio degli Stati Uniti.
In effetti, la sottoscrizione della querela risulta autenticata da un notaio dello Stato della California.
La Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, firmata sia dall’Italia che dagli Stati Uniti d’America, prevede una procedura semplificata per la legalizzazione degli atti pubblici da utilizzare in paesi diversi da quello che li ha rilasciati, procedura che si applica anche all’autenticazione di firma apposta su atto privato e che prevede l’apposizione di una particolare attestazione detta apostille da parte dell’ufficio del Secretary of State dello Stato in cui l’atto è stato emanato o legalizzato da notaio pubblico.
L’apostille, pertanto, certifica l’autenticità della firma e la veridicità del sigillo o timbro ivi appositi, ai fini della sua validità legale.
Nel caso di specie manca la apostille e, quindi, la sottoscrizione apposta dal querelante non può ritenersi autentica ai sensi dell’art. 337 c.p.p., con la conseguenza dell’annullamento della sentenza impugnata perché l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di valida querela.
Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti in quello accolto.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di valida querela.