Ai fini della determinazione dell’ompossessamento, che segna il momento consumativo del furto, è sufficiente che l’agente consegua la disponibilità materiale della cosa, condizione che si verifica nel momento in cui il cliente non mostra alla cassa l’oggetto per il pagamento del prezzo; superata la cassa ne ha conseguito l’impossessamento illeggittimo, sorvegliata o meno che sia stata la sua condotta.
(Tribunale di Bologna – Giudice De Luca, sentenza 28 aprile 2009, n. 1005)