Per mezzo fraudolento deve intendersi, qualunque mezzo insidioso idoneo a far attenuare l’attenzione del possessore del bene nella difesa del patrimonio o che consenta di eludere più agevolmente le cautele poste da detentore a difesa delle cose.
Non può invece ritenersi l’esistenza dell’aggravante nel mero nascondimento della refurtiva, a meno che non sia stato predisposto un mezzo che renda più agevole l’occultamento o più difficoltoso l’accertamento della sottrazione (per es. il doppio fondo di una borsa, un indumento da portare sotto gli indumenti normali e idoneo a contenere la refurtiva ecc.).
(Cass. Penale Sez. IV, sentenza 19 gennaio 2006 – 15 maggio 2007, n. 10134)

Corte Suprema di Cassazione
Sezione Quarta Penale
Sentenza 19 gennaio 2006 – 15 maggio 2007, n. 10134
[OMISSIS] ha proposto ricorso avverso la sentenza 6 ottobre 2004 della Corte d’Appello di Trento che ha riformato la sentenza 12 novembre 2003 del Tribunale di Trento, sez. dist. di Borgo Valsugana – che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela in ordine al delitto di tentato furto avendo escluso l’aggravante del mezzo fraudolento – ritenendo invece l’esistenza dell’aggravante e condannandola alla pena ritenuta di giustizia previa concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante del danno di speciale tenuità ritenute prevalenti sull’aggravante indicata.
Con l’impugnazione proposta si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere, la sentenza impugnata, ritenuto esistente l’aggravante ricordata (art. 625 c.p., n. 2) malgrado fosse stato accertato che l’imputata si era limitata a nascondere i beni di consumo sottratti nella propria borsetta. Si afferma nel ricorso che il reato ravvisabile è il tentato furto semplice essendosi la ricorrente limitata ad occultare sulla propria persona la merce sottratta e chiede quindi che venga pronunziata sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela.
Ciò premesso si osserva che risulta dalla ricostruzione dei fatti incensurabilmente compiuta dai giudici di merito che l’imputata, dopo aver prelevato alcuni generi alimentari di modesto valore dai banchi posti all’interno del supermercato, li aveva riposti in una borsetta e non li aveva mostrati al momento del passaggio dalle casse.
È quindi accertato, in fatto, che l’imputata si è limitata ad occultare la merce sottratta perchè i giudici di merito hanno accertato che la ricorrente non era dotata di alcun mezzo particolarmente efficace per sottrarre al controllo la sua illecita attività ma si era limitata a nascondere sulla propria persona le cose sottratte.
Deve quindi escludersi che ricorra la ricordata aggravante.
Mezzo fraudolento deve infatti intendersi, in base alla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. 1^, 17 dicembre 1991 n. 320, Sacco, rv. 191102; sez. 2^, 27 settembre 1990 n. 7840, Morena, rv. 187873; meno recentemente sez. 2^, 21 dicembre 1965 n. 1877), qualunque mezzo insidioso idoneo a far attenuare l’attenzione del possessore del bene nella difesa del patrimonio o che consenta di eludere più agevolmente le cautele poste da detentore a difesa delle cose.
Non può invece ritenersi l’esistenza dell’aggravante nel mero nascondimento della refurtiva a meno che non sia stato predisposto un mezzo che renda più agevole l’occultamento o più difficoltoso l’accertamento della sottrazione (per es. il doppio fondo di una borsa, un indumento da portare sotto gli indumenti normali e idoneo a contenere la refurtiva ecc.).
Nel caso in esame non può esservi dubbio che non esisteva alcun mezzo di questo genere per cui deve escludersi che ricorra l’aggravante contestata.
Deve quindi dichiararsi che l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza (già accertata dal giudice di primo grado) dell’indicata condizione di procedibilità con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, esclusa l’aggravante contestata, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza di querela.