E’ inammissibile, per genericità, il motivo di impugnazione con il quale non si esaminano specificamente – per confutarle – le considerazioni svolte dal provvedimento impugnato: per l’effetto deve ritenersi inammissibile, per mancanza della specificità del motivo prescritta dall’art. 581, lettera c), c.p.p., il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza appunto cadere nel vizio di “aspecificità”, che conduce, ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., all’inammissibilità del ricorso.
(Cass. Penale Sez. II, sentenza 13 ottobre – 18 novembre 2009, n. 44038, ric. Iania)