In tema di esercizio abusivo dell’attività di raccolta di scommesse sportive, la Corte di cassazione ha affermato che l’operatore privo di concessione e di autorizzazione, che abbia aderito alla sanatoria di cui all’art. 1, comma 643, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) versando l’imposta dovuta alle scadenze previste dalla legge, ha diritto di svolgere l’attività di raccolta delle scommesse fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle vigenti concessioni statali, con la conseguente insussistenza di esigenze preventive idonee a legittimare il mantenimento in sequestro delle attrezzature destinate allo svolgimento della predetta attività.
(Cass. Penale, Sezione Terza Penale, sentenza 12 maggio – 4 giugno 2015, n. 23960)