Anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal Giudice di Pace è esperibile reclamo al Tribunale in composizione monocratica.

(Cass. Sez. 5^ Penale, sentenza 15/09-11/11/2020, n. 31601)

Nemmeno prima dell’entrata in vigore della novella introdotta dalla L. 103/2017, il D.Lgs. 274/2000 ha mai regolamentato in maniera autonoma i rimedi esperibili avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal Giudice di Pace, posto che l’art. 17 del suddetto decreto si limita a disciplinare – peraltro replicando sostanzialmente il regime codicistico – l’opposizione alla richiesta del pubblico ministero.
Non di meno mai è stato in dubbio che alla persona offesa fosse consentito l’accesso al giudice di legittimità negli stessi limiti in cui la medesima poteva ricorrere per cassazione avverso i decreti e le ordinanze di archiviazione emessi dal giudice ordinario.
E ciò in quanto, per come stabilisce l’art. 2 dell’ordinamento del Giudice di Pace, nel procedimento dinanzi a quest’ultimo per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano in quanto applicabili le norme del codice di procedura penale.

Non si vede allora ragione alcuna perché la disciplina introdotta nell’art. 410-bis c.p.p. dal legislatore in sostituzione di quella previgente, non debba applicarsi anche ai provvedimenti del Giudice di Pace in forza della medesima disposizione, tanto più che altrimenti la persona offesa nel relativo procedimento rimarrebbe irragionevolmente priva di tutela alcuna.
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