Nel procedimento dinnanzi al giudice di pace non è applicabile ai reati di pericolo la specifica causa di estinzione del reato conseguente all’avvenuto risarcimento del danno ed alla eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose dell’illecito. (Fattispecie in tema di reato di fuga di cui all’art. 189, co. 6, codice della strada).
(Cass. Pen. Sez. IV, 4 novembre 2008 – 9 marzo 2009, n. 10486)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.