In tema di giudizio abbreviato, premesso che i risultati delle eventuali indagini difensive possono essere prodotti anche nel corso dell’udienza preliminare e che essi sono pienamente utilizzabili ai fini della decisione, deve tuttavia ritenersi che, onde garantire il diritto al contraddittorio da parte del pubblico ministero, il giudice possa e debba avvalersi dei poteri di integrazione probatoria di cui all’art. 441, comma 5, c.p.p.

 
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III, 9 aprile 2009, n. 15236
(ud. 11 febbraio 2009)
Pres. Onorato – Est. Amoresano – Ric. P.M. in proc. Palliano
 
[OMISSIS]
Secondo il ricorrente quindi, stante la scelta del rito abbreviato, in forma semplice, gli atti utilizzabili per la decisione erano solo quelli contenuti nel fascicolo del P.M. La decisione del tribunale di utilizzare anche il fascicolo delle indagini difensive sarebbe, quindi, secondo il ricorrente, illegittima perchè assunta in violazione dell’art. 438 c.p.p. e art. 442, comma 1 bis, c.p.p. 
[OMISSIS]
Sulla disciplina del rito abbreviato, così come era stata inizialmente delineata dal legislatore, ha avuto notevole incidenza anche la previsione delle indagini difensive di cui all’art. 327 bis c.p.p. (“… il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito” – comma 1; “la facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l’esercizio dei diritti di difesa in ogni stato e grado del procedimento – comma 2”).
Le investigazioni difensive possono essere svolte senza limiti temporali in qualsiasi stato e grado del procedimento e possono essere prodotte anche nel giudizio abbreviato.
L’art. 442, comma 1 bis, prevede che ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’art. 416, comma 2, la documentazione di cui all’art. 419, comma 3, e le prove assunte nell’udienza. Il materiale utilizzabile è, perciò, non solo quello contenuto nel fascicolo del P.M., ma anche quello acquisito in udienza.
E’ indubitabile che i risultati delle investigazioni difensive possano essere prodotti anche nel corso dell’udienza preliminare (l’art. 327 bis come si è visto fa riferimento ad ogni stato e grado del procedimento) senza alcun obbligo preventivo si avviso alla controparte o di deposito, in conformità peraltro del principio della c.d. “continuità investigativa” già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 16 del 1994 e n. 258 del 1991. Da ciò discende che, coincidendo il termine ultimo per la richiesta di giudizio abbreviato con quello per la formulazione delle conclusioni (art. 438 c.p.p., comma 2), il materiale probatorio utilizzabile dal giudice per la decisione (art. 442 c.p.p., comma 2 bis) non può che comprendere anche i risultati delle indagini difensive depositati in sede di udienza preliminare.
[OMISSIS]
Né può ritenersi che la produzione e quindi l’utilizzabilità del contenuto delle investigazioni difensive operi solo in caso di richiesta di rito abbreviato condizionato a integrazione probatoria. Tale interpretazione sarebbe, invero, in contrasto con il chiaro disposto dell’art. 327 bis c.p.p. e art. 438 , comma 2, c.p.p. La conferma del resto si ricava dallo stesso art. 438, comma 5, che prevede la possibilità di subordinare la richiesta di rito abbreviato ad integrazione probatoria, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’art. 442, comma 1 bis, c.p.p. (e quindi anche delle investigazioni difensive prodotte)
[OMISSIS]
 

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