In tema di giudizio abbreviato, deve ritenersi tempestiva la richiesta che venga avanzata nel corso della nuova udienza fissata dal giudice, ai sensi dell’art. 421 bis, comma 1, c.p.p., a seguito della ritenuta necessità dell’effettuazione di nuove indagini, quando non sia stata ancora dichiarata chiusa la discussione alla quale le parti, in detta nuova udienza, debbono essere ammesse, dovendosi ritenere come frutto di una mera dimenticanza del legislatore il fatto che l’art. 438, comma 2, c.p.p., nel fissare il termine entro il quale va proposta la richiesta di giudizio abbreviato, abbia fatto riferimento alle conclusioni formulate a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p. e non anche a quelle formulate a norma dell’art. 421 bis c.p.p.
(Cass. Pen. Sez. I, 24 marzo 2009, n. 12887 – ric. Iervasi)