La deroga generale durante il periodo emergenziale pandemico all’udienza pubblica ed alle correlate maggiori garanzie  previste per la partecipazione dell’imputato nel giudizio di appello trova un equilibrato contemperamento proprio nella previsione della facoltà riconosciuta all’imputato o al suo difensore di richiedere lo svolgimento dell’udienza nelle forme ordinarie, ferma restando la possibilità per il giudice che procede di vietare, se del caso, l’accesso del pubblico per ragioni di sicurezza sanitaria.

(Cass. Sez. 6^ Pen. – sentenza 30/11/2021-13/01/2022, n. 1167)

La normativa emergenziale epidemiologica non ha escluso sempre e in assoluto la forma dell’udienza pubblica per il giudizio di appello, ma soltanto nei casi in cui la parte processuale interessata non abbia formulato una richiesta di discussione orale o in alternativa, l’imputato non abbia chiesto di partecipare all’udienza.
Quindi è sufficiente che ricorra alternativamente una delle due predette condizioni perché ritorni ad essere applicata integralmente la normativa generale del codice di procedura penale, non essendo necessario che l’imputato formuli la richiesta di voler comparire allorché il suo difensore o altra parte processuale abbiano già formalizzato una valida richiesta di discussione orale, dovendosi intendere detta opzione come diretta a rendere inoperanti le deroghe della normativa emergenziale pandemica rispetto alle forme ordinarie di svolgimento dell’udienza.
TESTO INTEGRALE SENTENZA

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