Nel caso di annullamento dell’ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione pronunciata d’ufficio da una Corte di appello militare (nella specie, di Roma) articolata in più sezioni, il rinvio per il giudizio di revisione, non potendo farsi applicazione dell’art. 11 cod. proc. pen. costruito esclusivamente in riguardo alla giurisdizione orinaria, va disposto, una volta che sono state soppresse le sezioni distaccate (nella specie, di Napoli) davanti ad altra sezione della medesima Corte, in diversa composizione fisica.
(Cass. Penale Sez. I, sentenza 8 marzo – 16 giugno 2011, n. 24146)


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