Il G.I.P. presso il Tribunale di Roma, chiamato a decidere sulla liquidazione degli onorari spettanti al difensore per la partecipazione all’udienza di convalida, rigetta le richieste relative alle fasi “istruttoria” e “decisoria”, motivando, in tema di decorrenza degli effetti dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: l’imputato è stato ammesso al beneficio dopo l’udienza di convalida, e ciò malgrado l’espressa riserva formulata nel corso dell’udienza ai sensi dell’art. 109 D.P.R. 115/2002.
Il provvedimento in esame, si discosta apertamente dall’orientamento formatosi in materia, secondo il quale, allorché l’imputato fa riserva di presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e questa venga effettivamente presentata nei venti giorni successivi, gli effetti del beneficio debbono retroagire al primo atto in cui interviene il difensore.
(Tribunale di Roma, Sezione G.I.P. decreto 14 maggio 2013)

Decreto liquidazione Decreto ammissione Verbale udienza

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