Il difensore della parte civile, ammessa al patrocinio gratuito, ha sempre diritto alla liquidazione del proprio onorario da parte dello Stato anche se all’esito del giudizio sia stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata nell’interesse del proprio assistito.
(Cass. penale Sez. IV, 16 luglio – 5 novembre 2009, n. 42508)