La revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente in stato di ebrezza abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all’esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Invero, le sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente, sono sanzioni che si giustificano diversamente da quelle penali, poiché svolgono una funzione riparatoria dell’interesse pubblico violato diretta a dare una risposta efficace, non solo repressiva ma anche preventiva, rispetto a fatti plurioffensivi, ovvero dotati di una particolare pericolosità per la convivenza sociale e per gli interessi pubblici
(Cass. Sezione IV penale, 6 febbraio – 2 marzo 2015, n. 9170)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente –
Dott. IZZO Fausto – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Tere – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
OMISSIS;
avverso la sentenza n. 209/2014 TRIBUNALE di UDINE, del 29/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNELLO EMILIO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l’annullamento con rinvio ai fini della revoca della patente;
udito per l’imputato il difensore che ha chiesto la conferma della sentenza.
1. Con sentenza resa in data 29/1/2014 il Tribunale di Udine, sulla congiunta istanza del Pubblico Ministero e dell’imputato, ha applicato a OMISSIS, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena (sospesa) di quattro mesi di arresto e di Euro 2.000,00 di ammenda, ordinando altresì la sospensione della patente per due anni, in relazione al reato p. e p. dagli art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), comma 2 – bis, e comma 2 – sexies C.d.S., ad esso ascritto per aver guidato l’autovettura di sua proprietà in stato di ebbrezza per abuso di sostanze alcoliche (tasso alcolemico accertato pari a 2,20 g/l alla prima rilevazione e a 1,89 g/l alla seconda), con le aggravanti di avere cagionato un incidente e dell’essere stato il fatto commesso in orario notturno; concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla aggravante di cui all’art. 186, comma 2 – bis.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Trieste, deducendo violazione di legge, in relazione a quanto previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2 – bis.
Rileva che il giudice a quo ha erroneamente applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, anzichè quella della revoca tout court della stessa, questa conseguendo automaticamente, ai sensi dell’art. 186, comma 2 – bis, all’accertamento della condotta di chi, ponendosi alla guida in stato di intossicazione alcolica superiore ad 1,5 g/l, abbia cagionato un incidente stradale.
3. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2 – bis, secondo periodo, qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lett. c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo 2^, sezione 2^, del titolo 6^”.
Deve, pertanto, ritenersi illegittima l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente invece di quella, legalmente dovuta e automaticamente conseguente all’accertamento del descritto reato, della revoca del titolo abilitativo.
Nessuna rilevanza può avere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla detta aggravante.
L’avere, il conducente in stato di ebbrezza, provocato un incidente costituisce bensì, infatti, ai sensi del primo periodo del medesimo comma, circostanza aggravante del reato di cui al comma 2 come tale soggetta al giudizio di bilanciamento, ma è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che, ai fini delle conseguenze diverse dalle sanzioni penali, la rilevanza del suo accertamento permanga anche in caso di giudizio di subvalenza rispetto alle circostanze attenuanti eventualmente ritenute sussistenti.
Il giudizio di comparazione tra le circostanze, che conduca all’esclusione dell’operatività dell’aggravante sul piano sanzionatorio, non fa venir meno la configurazione giuridica del reato aggravato (v. da ultimo, ai fini dell’esclusione della applicabilità della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, Sez. 4^, n. 17826 del 10/01/2014, Cavanna, non massimata; Sez. 4^, n. 30254 del 26/06/2013, Colin, Rv. 257742; Sez. 2^, n. 24862 del 29/05/2009, Randazzo, Rv. 244340; in precedenza, in altre situazioni, Sez. 5^, n. 4539 del 19/01/1978, Perazzolo, Rv. 138656; Sez. 1^, n. 11320 del 22/05/1978, Battista, Rv. 139992; Sez. 6^, n. 3318 del 13/01/1981, dep. 1982, Ninzi, Rv. 152974; Sez. 4^, n. 10212 del 13/07/1999, Pisano M., Rv. 214586; Sez. 4^, n. 14502 del 12/10/1999, Benassai A., Rv. 215542).
Tale principio opera anche con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria sopra richiamata della revoca della patente.
Anche in tal caso, invero, come puntualmente precisato in alcune delle pronunce già sopra richiamate, l’esito dell’eventuale giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e la concorrente circostanza aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 – bis, non assume rilievo ai fini della individuazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare, che è in ogni caso quella della revoca (in tal senso, da ultimo, v. Sez. 4^, n. 17826 del 2014, cit., che ha anche escluso possa ravvisarsi profilo di dubbia legittimità costituzionale delle norme in tema di circostanze del reato – artt. 59 ss. c.p., – nella parte in cui non dispongono che l’esito del giudizio di bilanciamento proietti i propri effetti, oltre che sulla pena principale e sulle pene accessorie, anche sulla sanzione amministrativa accessoria al reato, rammentando – sulla scorta dell’insegnamento di Sez. Un. n. 8488/1998 – che, ancorchè non possano essere negati i connotati schiettamente afflittivi delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente, queste sono pur sempre sanzioni che si giustificano diversamente dalle sanzioni penali, svolgendo una funzione riparatoria dell’interesse pubblico violato diretta a dare una risposta efficace, non solo repressiva ma anche preventiva, rispetto a fatti plurioffensivi, ovvero dotati di una particolare pericolosità per la convivenza sociale e per gli interessi pubblici).
4. Va pertanto pronunciato l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida anzichè quella della revoca.
Ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), alla necessaria emenda può provvedersi in questa sede, nei sensi di cui in dispositivo, trattandosi di conseguenza che deriva direttamente dalla legge, non implicante esercizio di poteri discrezionali nè nuovi accertamenti.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della patente di guida; revoca che dispone.