Con una interessante sentenza, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione perviene al principio di diritto secondo il quale il file rappresenta una cosa mobile, definibile quanto alla sua struttura, alla possibilità di misurarne l’estensione e la capacità di contenere dati, suscettibile di essere trasferito da un luogo ad un altro, anche senza l’intervento di strutture fisiche direttamente apprensibili dall’uomo.
(Cass. Sez. 2^ Pen. – 07/11/2019-10/04/2020, n. 11959)
Integra il delitto di appropriazione indebita la sottrazione definitiva di file o dati informatici attuata mediante duplicazione e successiva cancellazione da un personal computer aziendale, affidato all’agente per motivi di lavoro e restituito formattato, in quanto tali dati informatici – per struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e trasferibilità – sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale.