Il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione e di benefici penitenziari, imposto dall’art. 4-bis Ord. Pen. per la commissione di taluni gravi delitti ivi previsti, opera esclusivamente per i reati consumati, e non per le corrispondenti fattispecie commesse nella forma tentata, per il carattere autonomo del tentativo e per la natura eccezionale della norma che deroga al principio generale di accesso ai benefici penitenziari.

In materia di concessione delle misure alternative alla detenzione (come pure di liberazione condizionale e rinvio dell’esecuzione delle pena), la competenza a provvedere spetta al Tribunale di sorveglianza, a norma dell’art. 70 Ord. Pen., mentre l’omonimo Magistrato può adottare solo provvedimenti provvisori, dal carattere interlocutorio e destinati ad essere assorbiti dalla decisione collegiale. Pertanto, il Magistrato di Sorveglianza non può decidere autonomamente sull’ammissibilità dell’istanza proposta dal detenuto.
(Cass. Sezione I Penale, 15.12.17-14.2.18, n. 7240)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BONITO Francesco M. S. – Presidente –
Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –
Dott. CENTOFANTI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
avverso il decreto del 10/07/2017 del MAGISTRATO SORVEGLIANZA di CAGLIARI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CENTOFANTI FRANCESCO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa PICARDI ANTONIETTA, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Cagliari per l’ulteriore corso.
1. Con il decreto indicato in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Cagliari ha dichiarato inammissibile – ex art. 666 c.p.p., comma 2, e art. 678 c.p.p., comma 1, – l’istanza di detenzione domiciliare, avanzata da P.S., in espiazione di pena (tra l’altro) per il reato di rapina tentata, aggravata ai sensi dell’art. 628 c.p., comma 3; ciò sul rilievo che tale reato fosse ricompreso nel catalogo ex art. 4-bis Ord. Pen., ostativo al beneficio (art. 47-ter Ord. Pen., comma 1-bis).
2. Ricorre personalmente per cassazione il condannato, negando tale presupposto.
Secondo il ricorrente, l’art. 4-bis Ord. Pen. sarebbe riferibile alla rapina nella sola fattispecie consumata.
3. Il ricorso, ammissibile dal lato della legittimazione soggettiva perchè proposto anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, è manifestamente fondato.
4. Questa Corte ha già ripetutamente affermato il principio di diritto, al quale deve essere data ulteriore continuità, per cui il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione e di benefici penitenziari, imposto dall’art. 4-bis Ord. Pen. per la commissione di taluni gravi delitti ivi previsti, opera esclusivamente per i reati consumati, e non per le corrispondenti fattispecie commesse nella forma tentata, per il carattere autonomo del tentativo e per la natura eccezionale della norma che deroga al principio generale di accesso ai benefici penitenziari (da ultimo, Sez. 1, n. 15755 del 22/01/2014, Marino, Rv. 262264).
L’adottata declaratoria d’inammissibilità, rispetto al delitto tentato di rapina, è pertanto erronea.
A ciò si aggiunga il rilievo officioso che, in materia di concessione delle misure alternative alla detenzione (come pure di liberazione condizionale e rinvio dell’esecuzione delle pena), la competenza a provvedere spetta al Tribunale di sorveglianza, a norma dell’art. 70 Ord. Pen., mentre l’omonimo Magistrato può adottare solo provvedimenti provvisori, dal carattere interlocutorio e destinati ad essere assorbiti dalla decisione collegiale (giurisprudenza assolutamente pacifica, v. da ultimo Sez. 7, n. 375 del 29/05/2014, dep. 2015, Scarpetta, Rv. 261889, che dichiara per l’effetto inoppugnabile il decreto interinale).
Il Magistrato di sorveglianza, dunque, non avrebbe comunque potuto autonomamente definire il procedimento avviato dall’istanza del detenuto, ed avrebbe dovuto investire il Tribunale in sede.
5. Il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi per l’ulteriore corso al Tribunale di sorveglianza di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per l’ulteriore corso.

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