Il Tribunale per i Minorenni di Milano, con un interessante provvedimento adottato a seguito di ricorso incardinato in ossequio ai principi stabiliti dalla Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980, definisce i requisiti essenziali dell’istituto e offre una specifica analisi dei c.d. motivi ostativi al rimpatrio, disciplinati dalle lettere A) e B) dell’art. 13 della Convenzione.
(Tribunale per i Minorenni di Milano, decreto 15-16 novembre 2012, in proc. 2631/2012)

Testo integrale provvedimento (avv. Flavio Nicolai)