Il Tribunale di Roma aderisce all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in merito al divieto di adottare una seconda espulsione mediante l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato, nei confronti dello straniero ivi trattenutosi in violazione dell’art. 13, comma 5, D.L.vo 286/’98 e, per l’effetto, l’insussistenza del contestato reato di cui al successivo art. 14, comma 5ter.
“… il divieto di adottare una seconda espulsione mediante intimazione, e la conseguente non ricorribilità di una nuova violazione dell’articolo 14, comma 5ter, non debba essere ricollegata solo all’interventua condanna per il reato di illecito trattenimento sul territorio dello Stato, ma anche alla semplice denuncia, con contestuale arresto, effettuato dalla Polizia giudiziaria.
In altre parole: qualora lo straniero già arrestato per inottemperanza dell’ordine del Questore non sia stato trattenuto in un centro di permanenza temporanea e venga nuovamente sorpreso nella flagranzadel medesimo reato, non sarà possibile denunciarlo nuovamente, e ciò anche ove non sia intervenuta condanna in realazione al primo giudizio, ovvero qualora tale processo sia ancora in corso.