L’impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, tutelato dall’ordinamento con il diritto al rinvio dell’udienza, costituisce un’ipotesi d’impossibilità assoluta a partecipare all’attività difensiva, di talché l’udienza non può essere rinviata oltre il sessantesimo giorno e, ove ciò avvenga, la sospensione della prescrizione non può comunque avere durata maggiore, dovendosi applicare la disposizione di cui all’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 6 della L. 5 dicembre 2005, n. 251.
(Cass. Penale Sez. IV, sentenza 18 dicembre 2013 – 6 marzo 2014, n. 10926)

Testo integrale sentenza

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