Le cartucce a salve non vanno ricomprese tra gli oggetti di armamento menzionati nell’art. 164 c.p.m.p., tutti riconducibili al concetto di complesso di mezzi e di strutture dotate di una specifica potenzialità offensiva ma devono essere ricomprese nella categoria delle “altre cose destinate ad uso militare” di cui all’art. 166 c.p.m.p..
Pertanto, in caso di impossessamento, da parte di un militare, di cartucce per l’addestramento la sanzione da applicarsi non è quella stabilita dall’art. 164 del cod. pen. mil. di pace, bensì quella prevista dal successivo art. 165.
(Cass. pen. Sez. I, 30 gennaio 2013, n. 6834)
Pertanto, in caso di impossessamento, da parte di un militare, di cartucce per l’addestramento la sanzione da applicarsi non è quella stabilita dall’art. 164 del cod. pen. mil. di pace, bensì quella prevista dal successivo art. 165.
(Cass. pen. Sez. I, 30 gennaio 2013, n. 6834)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto – Presidente –
Dott. MAZZEI Antonella P. – Consigliere –
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. – rel. Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –
Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
nei confronti di:
OMISSIS;
avverso la sentenza n. 33/2011 TRIBUNALE MILITARE di ROMA, del 11/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Flamini Luigi Maria che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
Udito il difensore
1. Con sentenza del giorno 11.11.2011 il Tribunale militare di Roma dichiarava non luogo a procedere nei confronti di L.G., per difetto di condizione di procedibilità, in ordine al reato a lui ascritto di ritenzione aggravata di oggetto di munizionamento militare ed in particolare di una cartuccia a salve da esercitazione cal. 7,62 NATO. Ad opinione del tribunale, non sussistevano dubbi quanto alla materialità del fatto, essendo stato trovato l’imputato in possesso della cartuccia suindicata, a seguito di perquisizione; veniva però rilevato che le cartucce a salve non possono rientrare tra gli oggetti di armamento, menzionati nell’art. 164 c.p.m.p., non avendo potenzialità offensiva, cosicchè la sanzione per tale tipo di condotta è quella prevista non dall’art. 164, ma dall’art. 165 cpmp, vale a dire la reclusione fino a sei mesi. Di conseguenza in applicazione dell’art. 260 c.p.m.p., comma 2 la punibilità per tale reato è subordinata alla richiesta del comandante del corpo da cui dipende il militare, richiesta che nel caso di specie difettava, cosicchè veniva rilevato il difetto di procedibilità.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per dedurre erronea applicazione della legge penale: il tribunale avrebbe errato, riqualificando il reato, nel fare esclusivo riferimento alla potenzialità offensiva della munizione, laddove occorreva invece fare conto con la classificazione amministrativa dell’oggetto materiale, che pacificamente è oggetto di munizionamento ed altrettanto pacificamente è destinato ad uso militare. Nell’ambito penale militare del resto il combinato disposto degli artt. 164 e 166 c.p.m.p. delinea un reato di natura plurioffensiva, non essendo la previsione destinata alla sola prevenzione di reati di ordine pubblico ma anche alla salvaguardia dell’integrità delle dotazioni delle forze armate. Tale ricostruzione sarebbe confermata, secondo il ricorrente, dal dato letterale della norma incriminatrice laddove esige che l’oggetto della “ritenzione” non abbia cessato di essere destinato all’impiego da parte del reparto delle FF.AA. cui era stato originariamente assegnato.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza impugnata ha invero fatto proprio l’insegnamento della prevalente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 16.3.2000, n. 5982 e Sez. 1^ 3.4.1995, n. 5208) secondo cui le cartucce a salve non vanno ricomprese tra gli oggetti di armamento menzionati nell’art. 164 c.p.m.p., tutti riconducibili al concetto di complesso di mezzi e di strutture dotate di una specifica potenzialità offensiva.
Tale requisito, infatti, non è riscontrabile nelle cartucce a salve impiegate per l’addestramento, che devono essere ricomprese nella categoria delle “altre cose destinate ad uso militare” di cui all’art. 166 c.p.m.p..
Il Collegio ritiene questa interpretazione più persuasiva di quella adottata da altra pronuncia di questa Corte (Sez. 1^, 30.1.2004, n. 6239) essendo insito nel concetto stesso di “armamento” cui l’art. 165 c.p.m.p. fa riferimento un’attitudine all’offesa che nelle cartucce a salve da esercitazione all’evidenza manca; e d’altra parte anche l’art. 165 c.p.m.p. applicabile nel caso di specie è posto a salvaguardia della integrità delle dotazioni delle forze armate.
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
nei confronti di:
OMISSIS;
avverso la sentenza n. 33/2011 TRIBUNALE MILITARE di ROMA, del 11/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Flamini Luigi Maria che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
Udito il difensore
1. Con sentenza del giorno 11.11.2011 il Tribunale militare di Roma dichiarava non luogo a procedere nei confronti di L.G., per difetto di condizione di procedibilità, in ordine al reato a lui ascritto di ritenzione aggravata di oggetto di munizionamento militare ed in particolare di una cartuccia a salve da esercitazione cal. 7,62 NATO. Ad opinione del tribunale, non sussistevano dubbi quanto alla materialità del fatto, essendo stato trovato l’imputato in possesso della cartuccia suindicata, a seguito di perquisizione; veniva però rilevato che le cartucce a salve non possono rientrare tra gli oggetti di armamento, menzionati nell’art. 164 c.p.m.p., non avendo potenzialità offensiva, cosicchè la sanzione per tale tipo di condotta è quella prevista non dall’art. 164, ma dall’art. 165 cpmp, vale a dire la reclusione fino a sei mesi. Di conseguenza in applicazione dell’art. 260 c.p.m.p., comma 2 la punibilità per tale reato è subordinata alla richiesta del comandante del corpo da cui dipende il militare, richiesta che nel caso di specie difettava, cosicchè veniva rilevato il difetto di procedibilità.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per dedurre erronea applicazione della legge penale: il tribunale avrebbe errato, riqualificando il reato, nel fare esclusivo riferimento alla potenzialità offensiva della munizione, laddove occorreva invece fare conto con la classificazione amministrativa dell’oggetto materiale, che pacificamente è oggetto di munizionamento ed altrettanto pacificamente è destinato ad uso militare. Nell’ambito penale militare del resto il combinato disposto degli artt. 164 e 166 c.p.m.p. delinea un reato di natura plurioffensiva, non essendo la previsione destinata alla sola prevenzione di reati di ordine pubblico ma anche alla salvaguardia dell’integrità delle dotazioni delle forze armate. Tale ricostruzione sarebbe confermata, secondo il ricorrente, dal dato letterale della norma incriminatrice laddove esige che l’oggetto della “ritenzione” non abbia cessato di essere destinato all’impiego da parte del reparto delle FF.AA. cui era stato originariamente assegnato.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza impugnata ha invero fatto proprio l’insegnamento della prevalente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 16.3.2000, n. 5982 e Sez. 1^ 3.4.1995, n. 5208) secondo cui le cartucce a salve non vanno ricomprese tra gli oggetti di armamento menzionati nell’art. 164 c.p.m.p., tutti riconducibili al concetto di complesso di mezzi e di strutture dotate di una specifica potenzialità offensiva.
Tale requisito, infatti, non è riscontrabile nelle cartucce a salve impiegate per l’addestramento, che devono essere ricomprese nella categoria delle “altre cose destinate ad uso militare” di cui all’art. 166 c.p.m.p..
Il Collegio ritiene questa interpretazione più persuasiva di quella adottata da altra pronuncia di questa Corte (Sez. 1^, 30.1.2004, n. 6239) essendo insito nel concetto stesso di “armamento” cui l’art. 165 c.p.m.p. fa riferimento un’attitudine all’offesa che nelle cartucce a salve da esercitazione all’evidenza manca; e d’altra parte anche l’art. 165 c.p.m.p. applicabile nel caso di specie è posto a salvaguardia della integrità delle dotazioni delle forze armate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.