La Suprema Corte ha affermato l’ammissibilità dell’impugnazione congiunta di più provvedimenti giurisdizionali, ove gli stessi siano specificamente indicati ed i motivi proposti si riferiscano analiticamente a ciascuno di essi.
La norma di cui all’art. 581 cod. proc. pen., con l’espressione «il provvedimento», non intende circoscrivere numericamente gli atti impugnabili.
(Cass. Penale sez. II, sentenza 11 – 22 novembre 2011, n. 42997)