Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato che il tribunale, con la sentenza dichiarativa di incompetenza per materia per uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3 – bis, cod. proc. pen., attribuiti alla competenza della Corte di Assise, deve trasmettere per il giudizio gli atti direttamente a questa, sempreché non sia stata dichiarata la competenza del giudice di altro Distretto e, le funzioni di Pubblico Ministero e Giudice dell’udienza preliminare siano state svolte rispettivamente dal Pubblico Ministero e dal Giudice competenti funzionalmente ai sensi degli artt. 51, comma 3 – bis, ultimo periodo e 328, comma 1 – bis, cod. proc. pen.
(Cass. Sez. Un. Penali, sentenza 23 marzo – 31 agosto 2017, n. 39746)
Testo integrale sentenza
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