La disciplina delle investigazioni difensive prevede la possibilità del compimento da parte del difensore di indagini c.d. “preventive”, intendendo per tali quelle da compiere in un contesto in cui non vi sia iscrizione di un procedimento penale, ovvero manchi l’iscrizione relativamente al soggetto assistito.

In tali casi, il potere riservato ai difensori è fortemente limitato, posto che ogni richiesta di autorizzazione o altra attività dell’Autorità Giudiziaria, è sostanzialmente preclusa nei termini indicati dagli articoli 391-bis c.p.p. e ss.

(Cass. Sez. III^ Penale, sentenza 14 maggio 2024, n. 31121)

Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, risultano non consentite, dunque, la richiesta di autorizzazione affinché il consulente tecnico possa esaminare le cose sequestrate od oggetto di ispezioni ovvero intervenire alle ispezioni (art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen.); la richiesta di autorizzazione per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta (art. 391-bis, comma 7, cod. proc. pen.); la richiesta rivolta al pubblico ministero di audizione del potenziale testimone che si sia avvalso della facoltà di non rispondere o di non rilasciare la dichiarazione scritta al difensore (articolo 391-bis, comma 10, cod. proc. pen.); la richiesta d’incidente probatorio per l’assunzione della testimonianza della persona anzidetta o l’esame delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in procedimenti connessi o per reati collegati (art. 391-bis, comma 11, cod. proc. pen.,), la richiesta al pubblico ministero di acquisire o sequestrare documenti detenuti dalla pubblica amministrazione nell’ipotesi che questa abbia opposto un rifiuto alla richiesta del difensore (art. 391-quater cod. proc. pen.) e, ipotesi che interessa il caso in esame, all’autorizzazione all’accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico (articolo 391-septies cod. proc. pen.).
Gli atti di cui è consentito lo svolgimento si riducono, in sostanza, al colloquio non documentato, alla ricezione di dichiarazione scritta o all’assunzione di informazioni dal potenziale testimone, alla richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione ed all’accesso ai luoghi pubblici o aperti al pubblico.

TESTO INTEGRALE SENTENZA

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.