Il verbale di elezione di domicilio deve contenere l’indicazione dell’autorità procedente per consentire all’imputato di effettuare la comunicazione di ogni eventuale mutamento del domicilio stesso.
(Cass. Sezione 3 Penale, 14 luglio – 27 settembre 2011, n. 34893)
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Terza Penale
Sentenza 14 luglio – 27 settembre 2011, n. 34893
Sezione Terza Penale
Sentenza 14 luglio – 27 settembre 2011, n. 34893
sul ricorso proposto da:
1) PA. EM. N. IL (OMESSO);
avverso la sentenza n. 2949/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 09/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D’Ambrosio che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Firenze con sentenza del 9 luglio 2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia del 22 febbraio 2007, ha rideterminato nella misura di anni cinque e mesi sei di reclusione la pena a carico di Pa. Em. condannato per i reati di cui agli articoli609 bis e 605 c.p., commessi in danno di Da. Fr. , in (OMISSIS) dal (OMISSIS).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato per il seguente motivo: 1. Mancanza della motivazione. Con il primo motivo di appello era stata eccepita la nullita’ assoluta della citazione in quanto il Pa. aveva effettuato elezione di domicilio, quando si trovava ristretto nel carcere di (OMESSO), presso il cugino Pa. Ar. , il quale aveva mutato residenza rendendosi irreperibile e senza dargli avviso, per cui tutte le successive notifiche, effettuate presso il difensore ex articolo 161 c.p.p.erano nulle. La Corte di appello aveva disatteso il motivo evidenziando come fosse onere dell’imputato comunicare il mutamento del domicilio, non rispondendo al nucleo centrale dell’eccezione, rappresentato dalla inidoneita’ dell’atto di elezione di domicilio: stante la mancanza di indicazione dell’autorita’ giudiziaria procedente, l’imputato, quand’anche avesse saputo della irreperibilita’ del cugino, non avrebbe saputo a quale autorita’ dare comunicazione. Tale elemento risultava evidente dal fatto che la stessa Corte di appello aveva rimesso nel termine per proporre appello il ricorrente proprio per tali ragioni, con ordinanza del 3 marzo 2009.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato per il seguente motivo: 1. Mancanza della motivazione. Con il primo motivo di appello era stata eccepita la nullita’ assoluta della citazione in quanto il Pa. aveva effettuato elezione di domicilio, quando si trovava ristretto nel carcere di (OMESSO), presso il cugino Pa. Ar. , il quale aveva mutato residenza rendendosi irreperibile e senza dargli avviso, per cui tutte le successive notifiche, effettuate presso il difensore ex articolo 161 c.p.p.erano nulle. La Corte di appello aveva disatteso il motivo evidenziando come fosse onere dell’imputato comunicare il mutamento del domicilio, non rispondendo al nucleo centrale dell’eccezione, rappresentato dalla inidoneita’ dell’atto di elezione di domicilio: stante la mancanza di indicazione dell’autorita’ giudiziaria procedente, l’imputato, quand’anche avesse saputo della irreperibilita’ del cugino, non avrebbe saputo a quale autorita’ dare comunicazione. Tale elemento risultava evidente dal fatto che la stessa Corte di appello aveva rimesso nel termine per proporre appello il ricorrente proprio per tali ragioni, con ordinanza del 3 marzo 2009.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso e’ fondato.
Come si evince dal verbale di elezione di domicilio del 14 giugno 2000, effettuato presso la Casa circondariale di (OMISSIS), non risultava ivi indicata l’Autorita’ giudiziaria procedente, per cui la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto sussistente una regolare elezione di domicilio, quando risultava invece evidente che tale elezione non poteva avere validita’ e che l’imputato non avrebbe potuto comunicare altro domicilio all’autorita’ procedente, a lui non formalmente indicata.
D’altra parte la giurisprudenza ha stabilito che “sono nulle le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneita’ del domicilio dichiarato al momento della scarcerazione dall’imputato, qualora non risulti che quest’ultimo sia stato avvisato dell’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneita’ dell’indicazione stessa, le notificazioni verranno eseguite nelle forma di cui all’articolo 161 c.p.p., comma 4.” (in tal senso, Sez. 4, n. 38557 del 16/9/2008, Angora, Rv. 240968).
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
D’altra parte la giurisprudenza ha stabilito che “sono nulle le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneita’ del domicilio dichiarato al momento della scarcerazione dall’imputato, qualora non risulti che quest’ultimo sia stato avvisato dell’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneita’ dell’indicazione stessa, le notificazioni verranno eseguite nelle forma di cui all’articolo 161 c.p.p., comma 4.” (in tal senso, Sez. 4, n. 38557 del 16/9/2008, Angora, Rv. 240968).
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.