L’inesatto versamento dell’assegno in favore dei figli minori non determina di per sé lo stato di bisogno richiesto per la configurazione del reato disciplinato dall’art. 570, co. 2 n. 2) del codice penale, inteso quale mancanza dei mezzi di sussistenza, ovvero mancanza di tutto quanto è necessario per la sopravvivenza (situazione che non si identifica né con l’obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia).

Quando non vi è stata la totale omissione della corresponsione, bensì il costante adempimento in misura che, sia pur notevolmente ridotta, ha sempre avuto una considerevole rilevanza economica, il Giudice del merito deve verificare la idoneità dell’adempimento parziale a soddisfare le esigenze primarie dei beneficiari, poiché l’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione ha la precipua finalità di garantire al coniuge ed ai figli il mantenimento del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e, quindi, il parametro di riferimento è ben diverso dalla nozione di “stato di bisogno” che richiama l’assolvimento delle esigenze primarie.

(Cass. Sez. 6^Penale, sentenza 11.05.2023, n. 24885)

Nel caso del versamento parziale non può ritenersi che lo stato di bisogno sia desumibile in re ipsa dalla minore età dei soggetti beneficiari, dovendo piuttosto riespandersi il principio secondo cui ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, dovendosi escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale.
Applicando tale regola, si è recentemente ribadito che integra la fattispecie delittuosa prevista dall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2) anche l’inadempimento parziale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno alimentare quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione.
l giudice del rinvio, inoltre, dovrà anche rivalutare la complessiva contestazione formulata al capo a), potendo configurarsi la meno grave ipotesi del reato di omesso versamento dell’assegno di mantenimento (originariamente contemplata dalla L. n. 54 del 2006, art. 3 ed attualmente trasfusa nell’art. 570-bis c.p.).
Tale ipotesi di reato, a differenza di quella contemplata dall’art. 570 c.p., comma 2, è integrata per effetto del mero omesso versamento dell’assegno e, quindi, a prescindere dalla ricorrenza o meno dello stato di bisogno. Ciò comporta che, qualora dovesse escludersi quest’ultimo presupposto con riferimento all’intero periodo oggetto di contestazione o ad una parte di esso, il giudice del rinvio dovrà verificare la sussistenza dell’ipotesi di reato meno grave, contestata in via sussidiaria al capo a).

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