In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’esercizio, da parte dell’indagato, della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio costituisce legittimo esercizio del diritto di difesa, ma può assumere rilievo ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l’interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare, con l’ulteriore precisazione che non può ritenersi determinante, a tal fine, la mancata negazione della veridicità di dichiarazioni accusatorie conseguente alla scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio.
(Cass. Penale, Sez. III, sentenza 9 – 29 novembre 2011, n. 44090)
Ingiusta detenzione e diritto al silenzio
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