La Suprema Corte ha stabilito che l’ingiustificato rifiuto da parte del P.M. di consegnare al difensore la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni poste a base della misura cautelare, non inficia l’attività di ricerca della prova ed il risultato probatorio, in sé considerati, ma determina – a causa della illegittima compressione del diritto di difesa – una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p., pertanto soggetta alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 c.p.p.. Di conseguenza, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame (ed il Tribunale non abbia potuto acquisire d’ufficio il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all’art. 309, comma 9, c.p.p..), il giudice non può utilizzare le suddette registrazioni come prova.
La Corte ha altresì precisato che l’eventuale annullamento del provvedimento cautelare, per le ragioni testé indicate, non preclude al pubblico ministero la possibilità di reiterare la richiesta ed al G.I.P. di accoglierla la nuova richiesta, se corredata dal relativo supporto fonico.
(Cass. Penale, Sezioni Unite, sentenza 22 marzo – 27 maggio 2010, n. 20300)