Non sussiste alcuna nullità né inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nel caso in cui l’operazione di “masterizzazione” dei dati relativi alle conversazioni registrate non sia stata svolta nei locali della Procura della Repubblica dove sono state eseguite le operazioni di registrazione delle comunicazioni, né sia stata curata la verbalizzazione di tali operazioni, prevedendo espressamente l’art. 268, co. 1, c.p.p. la sola verbalizzazione delle operazioni di registrazione, né potendo i casi di divieto di utilizzazione di cui all’art. 271 c.p.p., in quanto tassativi, essere analogicamente applicati.
(Cass. Penale Sez. 3, sentenza 7 gennaio – 7 marzo 2014, n. 11164)
Testo integrale sentenza
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