La sentenza n. 9132 emessa dalla II Sezione Penale della Corte di Cassazione ribadisce il consolidato principio della utilizzabilità delle intercettazioni tra privati non previamente autorizzate dalla A.G., sollecitate dalla P.G. ed effettuate, finanche, con strumenti da questa forniti, a condizione che il contenuto non venga captato direttamente dalle Forze di polizia.
Se, viceversa, si verificassero i casi citati, si incorrerebbe nella violazione della norma costituzionale che tutela la inviolabilità della segretezza e libertà delle comunicazioni.
(Cass. Pen. Sez. II, sentenza 24 febbraio – 8 marzo 2010, n. 9132)