La Quinta Sezione Penale, ribadisce il principio dettato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 51 depositata il 2 gennaio 2020, in ossequio del quale il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge.
Tale principio, come fatto notare da molteplici osservatori, non potrà sottrarsi al riesame giurisprudenziale a decorrere dal mese di settembre, allorché diventerà operativa la nuova normativa sulle intercettazioni ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020.