Il reato di cui all’art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata) non è configurabile per il solo fatto che si adoperino strumenti di osservazione e ripresa a distanza, nel caso in cui tali strumenti siano finalizzati eslusivamente alla captazione di quanto avvenga in spazi che, pur di pertinenza di una privata abitazione, siano, però, di fatto, non protetti dalla vista degli estranei. (Nella specie si trattava di impianto di videosorveglianza installato sul balcone della propria abitazione e idoneo a riprendere aree comuni, non recintate, non intercluse allo sguardo degli estranei e di comproprietà dell’imputato).
(Cass. Pen. Sez. V, 21 ottobre – 26 novembre 2008, n. 44156, ric. Gottardi)

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