In tema di diffamazione commessa attraverso Internet non sono applicabili le discipline dettate per la stampa e la radio-television, stante il divieto di estensione per via analofiga vigente in materia penale. Difatti l’obiettiva diversità di fattispecie tipizzate, riguardo il modo peculiare di accesso alla rete e di diffusione delle informazioni ivi contenute, configurano forme irriducibili sia al concetto di riproduzione con mezzi meccanici o fisiochimici di cui all’art. 1 della legge sulla stampan. 47 del 1948, sia a quella di trasmissioni di cui all’art. 30 L. 223 del 1990, che invece ben rientrano nella nozione di “altro mezzo di pubblicità” di cui all’art. 595 c.p.
TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA
Ufficio del Gip, 1 marzo 2008, n. 5
(udienza 31 gennaio 2008)
Est. Rivello – P.M. Block – Imp. C.I. e altro
[OMISSIS]
C.I. svolgeva funzioni di webmaster, gestore del sito Internet www.sottufficiali.info, sito da lui stesso creato, occupandosi fra l’altro di un forum sul quale ogni persona interessata poteva pubblicare opinioni su materie di interesse per sottufficiali delle Forze Armate. Tali funzioni erano esercitate dall’imputato nel tempo libero dal servizio, presso la propria abitazione. La pubblicazione di interventi sul forum passava per il tramite del suo controllo.
In data 27 maggio 2006 C.I. ricevette una e-mail dall’indirizzo [OMISSIS], che poi è risultata essere stata inviata da S.A., persona non direttamente conosciuta da C.I. Pur dopo aver preso visione del contenuto di tale e-mail C.I. decise di ammetterne la pubblicazione sul forum del sito da lui gestito. Questa la condotta a lui addebitata.
Limitatamente alla posizione di C.I. non si può invece ritenersi integrato l’elemento soggettivo del reato, difettando ogni prova della sussistenza di coscienza e volontà dell’imputato di concorrere nel reato di diffamazione.
[OMISSIS]
Da ultimo, va notato che nemmeno sarebbe possibile ritenere integrata una responsabilità penale dell’imputato per colpa, sotto il profilo di un’omessa vigilanza sugli interventi pubblicati sul forum, ai sensi del disposto degli artt. 57 e 57 bis, c.p.: infatti la mera creazione di una pagina web e di un newsgroup accessibile via Internet non può dirsi corispondente alla creazione di una pubblicazione a stampa.
[OMISSIS]