Il deposito in cancelleria, invece che in udienza, per l’allegazione al relativo verbale delle memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle conclusioni dibattimentali, non determina nullità, bensì una mera irregolarità.
(Cass. Pen. Sez. II, 20 giungo 2008, n. 25525 – ric. Gattuso e altri)