Il giudice di merito che debba rivalutare un fatto concernente l’ipotesi lieve di cui all’art. 73/5 DPR 309/90 dopo lo ius superveniens più favorevole, sia che operi come giudice di secondo grado o in sede di rinvio dalla Cassazione, non è in alcun modo vincolato rispetto alle scelte operate in precedenza nell’ambito della pena edittale. Lo stesso sarà chiamato a rivalutare il trattamento sanzionatorio in piena autonomia, con l’unico obbligo di darne conto congruamente e logicamente in motivazione e con l’unico limite, in assenza del ricorso della parte pubblica, del divieto di reformatio in peius e, pertanto, ben può accadere che alla fine pervenga alla conclusione che il trattamento sanzionatorio irrogato in precedenza sia adeguato.
(Cass. Sezione IV Penale, 8 ottobre – 9 novembre 2015, n. 44799)