L’ente non può essere ammesso a costituirsi parte civile contro l’imputato per il fatto di essersi “auto-investito” della rappresentanza di alcuni interessi o beni che si assumono lesi dalla condotta criminosa, con conseguente affermazione della lesione del diritto alla personalità tutelato ex art. 2043 c.c. Ed allora, a prescindere da ogni ulteriore e doveroso vaglio, quanto meno l’ente in questione dovrà:
– essersi costituito per la promozione e la tutela di un unico ed esclusivo (od almento largamente prevalente) interesse, circostanziato e concreto, coincidente con il bene giuridico offeso dal reato;
– inoltre dovrà avere svolto un’attività concreta e continuativa nel perseguimento del proprio scopo di tutela.
Nella specie, gli statuti ed atti costitutivi degli enti sia costituiti che costituendi sono tutti, nessuno escluso, manchevoli del primo ed essenziale requisito in punto di concretezza e specificità che dovrebbe, secondo una opinabile giurisprudenza, far assurgere la tutela del bene giuridico offeso dal reato a situazione giuridica soggettiva propria dell’ente e la lesione del bene giuridico stesso a fatto illecito e, quindi, danno risarcibile.
(Tribunale Ordinario di Milano, Giudice Ghinetti, ordinanza 14 maggio 2015 in proc. n. 14442/14 NR)