Con un’interessante pronuncia la Corte di legittimità ha affermato che nel caso di sentenza di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. emessa nell’ambito di procedimento avente a oggetto violazioni di natura urbanistica (art. 44 d.P.R. n.380/2011) e paesaggistica (art.181 D.lgs. n.42/2004) il Giudice penale non può ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi o la demolizione delle opere abusive, in quanto non è configurabile il presupposto della sentenza di condanna, malgrado vi sia un accertamento di responsabilità dell’imputato.
(Cass. Pen. Sez. III, sentenza 10 maggio – 23 ottobre 2018, n. 48248)
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