La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, confermando l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 19/2024, indica l’operatività di diversi regimi di prescrizione, da ritenersi applicabili in ragione della data del commesso reato:
  • per i reati commessi fino al 2 agosto 2017: si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen., come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge Cirielli);
  • per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019: si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), con i periodi di sospensione previsti dall’art. 159, comma 2, cod. pen. nel testo introdotto da detta legge;
  • per i reati commessi dal 1 gennaio 2020: si applica in primo grado la disciplina della prescrizione come dettata dagli artt. 157 e ss. c.p.p. senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all’art. 159, comma 2, c.p. essendo stata abrogata tale norma dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134 e sostituita con l’art. 161-bis c.p. (c.d. Riforma Cartabia), e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità, per l’appunto introdotta da tale ultima legge.

(Cass. Sez. IV^ Penale, sentenza 13/12/2024 – 08/01/2025 n. 566)

“Con riferimento alla diversa disciplina della prescrizione dettata dalla cd. legge Orlando e dalla c.d. legge Bonafede, il fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo non può essere regolamentato dall’art. 2 cod. pen., posto che le leggi succedutesi contengono la previsione della loro applicabilità ai reati commessi a decorrere da una certa data.
Con riferimento alla applicabilità dell’istituto della improcedibilità (peraltro avente carattere processuale), è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui limita ai procedimenti relativi a reati commessi a far data dal 11 gennaio 2020 l’improcedibilità delle impugnazioni per superamento del termine di durata massima del giudizio di legittimità. Si è, in tal senso, ritenuto che la limitazione cronologica dell’applicazione di tale causa di improcedibilità, cui consegue la non punibilità delle condotte, sia frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni e risulti coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell’istituto per consentire un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari.
La successione di leggi penali nel tempo, verificatasi con l’abrogazione dai parte della Riforma Cartabia [art. 2, comma 1, lett. a)] dell’art. 159, comma 2, cod. pen., così come introdotto dalla legge Orlando, e la speculare introduzione dell’art. 161-bis cod. pen. – che fa cessare il corso della prescrizione definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado – è, invece, disciplinato dall’art. 2 cod. pen., in carenza di previsione di una espressa normazione speciale.
Pertanto, deve essere ritenuta disciplina più favorevole quella dettata dalla legge Orlando, per la quale, anche dopo la pronuncia della sentenza di primo e di secondo grado, decorre il termine di prescrizione, sia pure con periodi di sospensione“.

TESTO INTEGRALE SENTENZA

  • La disciplina transitoria: 
    • nei procedimenti per fatti commessi dopo il primo gennaio 2020 nei quali al 19 ottobre 2021 siano già pervenuti al giudice dell’appello o alla cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di durata massima decorrono dalla data di entrata in vigore della legge stessa (ovvero dal 19 ottobre 2021; comma 4);
    • nei procedimenti per fatti commessi dopo il primo gennaio 2020 nei quali l’impugnazione venga proposta entro il 31 dicembre 2024 i termini previsti dall’articolo 344 bis del codice di procedura penale sono rispettivamente di tre anni per il giudizio di appello e 1 anno e 6 mesi per il giudizio di cassazione (comma 5).

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