Il Giudice chiamato a pronunciare sentenza ex art. 444 c. p. p. ha l’obbligo di valutare il punto relativo alle spese di parte civile, con facoltà di porre in parte o di non porre affatto le spese a carico dell’imputato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno inoltre ribadito che l’entità della somma da liquidare a titolo di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile non è compresa nei termini del patteggiamento e forma oggetto di una decisione autonoma del Giudice.
(Cass. Sez. Unite Penali, sentenza 14 luglio – 7 novembre 2011, n. 40288)