Il provvedimento di revoca della misura dell’esecuzione al domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi è impugnabile soltanto con il ricorso in Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost..
(Tribunale di Sorveglianza di Torino, ordinanza 22.5.2013, Pres. est. Vignera)
Il Tribunale
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:
Dott.ssa CALI Monica- Giudice
Dott.sa BO Franca – Esperto
Dott. NORGIA Massimo – Esperto
per deliberare sul Reclamo avverso provvedimento di revoca della misura dell’esecuzione al domicilio di pena detentiva breve (Legge n.199/2010 ), presentato da OMISSIS, nato a XXXXX il XXXXX , detenuto presso la Casa Circondariale di CUNEO – VIA RONCATA N.75 CUNEO, difeso dall’Avv. Giovanni Maria DALMASSO del Foro di Cuneo, di fiducia, condannato con sentenza N. 2010/628 Reg. Gen., emessa in data 04-10-2011 da Tribunale Ordinario CUNEO, definitiva il 19-02-2012,
quanto segue.
1. – Il 23 luglio 2012 il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo concedeva a F. H. il beneficio ex art. 1 l. 26 novembre 2010 n. 199.
Il 25 marzo 2013 quello stesso Ufficio, rilevato che la nota dei Carabinieri di Boves del 7 marzo 2013 evidenziava diverse violazioni delle prescrizioni imposte al condannato con il provvedimento concessivo della misura e che già in precedenza (il 19 febbraio 2013) il predetto era stato diffidato alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni stesse a seguito di una prima violazione accertata il 17 febbraio 2013, revocava la misura in questione ai sensi dell’art. 47-ter, comma 6, O.P. (richiamato dall’art. 1, comma 8, l. 199/2010).
Avverso tale provvedimento di revoca ha proposto impugnazione il Difensore, contestando i fatti di cui alla superiore nota dei Carabinieri di Boves e chiedendo il ripristino della misura.
2. – Va osservato preliminarmente che correttamente il Magistrato di Sorveglianza di Cuneo ha revocato (e non sospeso) la misura in discorso ai sensi dell’art. 47-ter, comma 6, O.P. (richiamato dall’art. 1, comma 8, l. 199/2010).
Questo Tribunale non ignora che secondo Cass. pen., Sez. I, sentenza 22 novembre 2012 n. 47953, Fonzino, il Magistrato di Sorveglianza pure in subiecta materia (così come rispetto alle altre misure alternative alla detenzione) potrebbe solo sospendere la misura, la cui revoca definitiva rientrerebbe invece nella competenza del Tribunale di Sorveglianza.
La Suprema Corte, più precisamente, ha desunto codesta conclusione dall’art. 51-ter O.P., a suo dire “richiamato dalla legge menzionata” 199/2010: il che, nondimeno, non è esatto perchè l’art. 51-ter O.P. non rientra affatto tra le disposizioni della l. 354/1975 (O.P.) richiamate dall’art. 1, comma 8, l. 199/2010 (il quale, dopo l’art. 51-bis, “passa” direttamente all’art. 58 O.P.).
3. – Ciò posto, si osserva adesso che (a differenza del provvedimento di diniego della misura in questione, reclamabile innanzi al Tribunale di Sorveglianza ex art. 69-bis, comma 3, O.P. in virtù del richiamo “generale” dell’art. 69-bis O.P. operato dall’art. 1, comma 5, l. 199/2010 in relazione al procedimento applicativo del beneficio), l’art. 1 l. 119/2010 non prevede nè direttamente nè per relationem alcun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca emesso dal Magistrato di Sorveglianza ex art. 47-ter, comma 6, O.P.: di guisa che nella fattispecie l’unico rimedio utilizzabile è il ricorso “straordinario” in Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (trattandosi di provvedimento “sulla libertà personale”).
La presente impugnazione, pertanto, va convertita in ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, ultimo comma, c.p.p.
converte l’impugnazione in ricorso per cassazione e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.