Ai fini della configurabilità dell’eccesso colposo nella legittima difesa occorre preliminarmente accertare l’eventuale inadeguatezza della reazione difensiva, per eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito nel particolare contesto spaziale e temporale nel quale si svolsero i fatti e, successivamente, procedere all’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, poiché soltanto il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo, mentre il secondo costituisce scelta volontaria, estranea alla predetta scriminante.
(Cass. Penale Sez. IV, sentenza 28 maggio – 2 luglio, n. 28782)

Nella fattispecie, la Suprema Corte ha censurato il ragionamento svolto dal Giudice di merito, secondo il quale non sarebbe ravvisabile la scriminante in questione nel caso in cui la vittima di un morso si difende con un pugno, poiché frutto di un astratto riferimento a regole esperienziali.
“In particolare, il delineato passaggio motivazionale è inficiato dalle dedotte aporie di ordine logico, posto che la massima di esperienza richiamata dai giudici, in base alla quale la chiusura delle narici obbliga fisicamente il soggetto che tiene serrata la mandibola nell’azione mordace ad aprire la bocca per respirare, non tiene conto della concitazione del momento e dell’elevato grado di aggressività palesata dallo [OMISSIS] che stava realizzando una pervicace manovra offensiva in danno del [OMISSIS]”.

Testo integrale sentenza

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