Appartiene al Giudice di Pace la competenza in relazione al delitto di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenuto procedibile a querela per effetto dell’art. 2, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dovendo il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all’art. 4, comma 1, lett. a, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, essere risolto conformemente alla “voluntas legis” di estendere la competenza del predetto a tutti i casi di lesioni procedibili a querela.
(Cass. Sez. 5^ Penale, sentenza 10.01-24.03.2023, n. 12517)
Per rendere, dunque, compatibile lo spirito della riforma Cartabia, in relazione al reato di cui all’art. 582 cod.pen., con l’art. 4 primo comma, lett. a), d.lgs. 274 del 28/8/2000, non può che essere adottata un’interpretazione estensiva e logica del portato di tale ultima norma, tenuto conto che, anche l’attribuzione della competenza al giudice di pace di alcuni reati penali, si è mossa nel solco di ricercare strategie e rorme sanzionatorie trascendenti a tradizionale dimensione punitiva, in vista di obiettivi di riconciliazione o mediazione delle forme minori di
conflittualità.E dunque, il senso di attribuire al giudice di pace con li d.lgs n. 274 del 28/8/2000 il reato di “lesione persequibile a querela” corrisponde a tale finalità che deve trovare continuità proprio in presenza di una rinnovata e dichiarata volontà del legislatore della riforma di coltivare, anzi ampliare la competenza del giudice di pace.
Il perdurante riferimento al secondo comma dell’art. 582, nella sua precedente formulazione, non puo oggi che assumere il significato di un sostanziale richiamo, nel contempo, al primo comma del riformato art. 582 cod. pen., contenente la previsione, in virtù della quale li reato di lesioni è stato attribuito, nella sua forma lieve, alla competenza del giudice di pace: la procedibilità a querela.E comunque, anche ove volesse intendersi il riferimento al secondo
comma dell’art. 582 cod. pen. alla sua formulazione novellata, non potrebbe comunque, non ritenersi logicamente ricompresa nella competenza del giudice di pace anche l’ipotesi di cui al primo comma delle lesioni procedibili a querela, trattandosi della previsione di carattere generale, che contiene – e a cui si assommano – le eccezioni alla procedibilità di ufficio contemplate nell’attuale secondo comma dell’art. 582 cod. pen..