Nel caso di condanna per lesioni personali stradali gravi o gravissime, la revoca automatica della patente di guida consegue soltanto per i delitti aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, ai sensi dei commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis c.p., ma nelle altre ipotesi è escluso l’automatismo ed è riconosciuto al Giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

(Cass. Sez. 4^ Pen. – sentenza 11 novembre 2021 – 22 aprile 2022, n. 15686)

Il Collegio ha aderito all’orientamento prevalente secondo il quale, in tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello va intesa alla luce del principio del favor impugnationis, in virtù del quale, in sede di appello, l’esigenza di specificità del motivo di gravame può essere valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest’ultimo.
In linea col principio del favor impugnationis, il Collegio ha inoltre condiviso l’indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui è ammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si deduca esclusivamente l’illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto comporta pur sempre una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, a condizione che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall’accoglimento di essa consegua un effetto favorevole per il ricorrente, in termini di annullamento, anche parziale, della sentenza.

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