In tema di valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, un fatto negativo può riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori purchè si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tanto da lasciar dedurre, purchè se ne dia puntuale e approfondita motivazione, una mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nel periodo antecedente.
(Cass. Sezione I Penale, 24 gennaio – 12 aprile 2011, n. 14610)