Dal combinato disposto dei commi 1 e 1 bis dell’art. 47 quinquies O.P. si ricava che il terzo di pena, da scontare in regime intramurario, è requisito di ammissibilità della domanda solo nell’ipotesi di condanna per reati di cui all’art. 4 bis O.P. e non anche nell’ipotesi di reati comuni.
Per tali ultimi reati il terzo di pena può essere, dunque, scontato anche nei luoghi indicati dal comma 1 bis, sempre che possa formularsi giudizio prognostico favorevole ed escludere pericolo di fuga.
(Tribunale di Sorveglianza di Roma, ordinanza 29 gennaio 2013, n. 522)
Testo integrale ordinanza (Avv. Luigi A.M. Ferrone)
Limiti di pena ex art. 47 quinquies O.P.
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