E’ ammissibile la richiesta di testi, mediante il deposito della relativa lista, da parte della persona offesa, costituitasi fuori dall’udienza, in data precedente la notifica della dichiarazione di costituzione, in quanto tale richiesta è compresa nella facoltà di indicazione di elementi di prova di cui all’art. 90 c.p.p., con la conseguenza che la persona offesa dal reato, divenuta parte processuale a mezzo dell’atto di costituzione di parte civile, può certamente avvalersi del mezzo di prova già proposto, senza necessità di ripresentare la lista testimoniale già depositata in tempo utile rispetto a quello indicato dall’art. 468/1 c.p.p., mentre gli effetti della costituzione di parte civile, formalizzata fuori udienza, riguardano, ai sensi dell’art. 78/2 c.p.p., l’instaurazione del contradditorio civile nella sede penale.
(Cass. Sezione IV Penale, 14.1.2011-4.2.2011, n. 4372)